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Art. 13

431.903ORISFederal Council Ordinance1 ago 1993Fonte originale
  1. Per la comunicazione di dati contenuti nel RIS l’UST riscuote di norma un emolumento.
  2. La comunicazione di dati contenuti nel RIS ai servizi della Confederazione e ai servizi statistici dei Cantoni e dei Comuni, nonché agli altri servizi che svolgono compiti della Confederazione è gratuita.
  3. Il calcolo degli emolumenti è effettuato conformemente all’ordinanza del 30 giugno 19931sugli emolumenti per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione.

Footnotes

  1. [RU 1993 2243; 1995 153all. 1 n. 3; 2000 667,1555art. 18.RU 2003 2197art. 23]. Ora: O del 25 giu. 2003 sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione (RS 431.09 ).

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