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Art. 26

431.021OArRaFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale
  1. I servizi ufficiali dei Cantoni e dei Comuni competenti per la statistica possono chiedere all’UST l’invio dei dati concernenti il loro territorio conformemente all’articolo 17 capoverso 2 LArRa. La domanda va presentata per scritto.
  2. L’UST invia i dati al massimo trimestralmente e non prima di un mese dopo aver ricevuto l’ultimo invio di dati dal Cantone. I dati sono inviati in forma codificata.
  3. I dati possono essere utilizzati esclusivamente come base di campionamento per rilevazioni statistiche proprie dei Cantoni e dei Comuni.

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