431.021OArRaFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale
La presente ordinanza disciplina nell’ambito dell’armonizzazione dei registri:
la tenuta dei registri ufficiali di persone (registri);
lo scambio di dati tra i registri;
l’invio dei dati dei registri all’Ufficio federale di statistica (UST).
Essa disciplina inoltre la piattaforma informatica e di comunicazione centrale della Confederazione (Sedex).
Essa contiene disposizioni complementari concernenti il numero AVS1.
Footnotes
Nuova espr. giusta l’all. n. II 14 dell’O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 800). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
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