Nell’ordinare una rilevazione, il Consiglio federale stabilisce in che misura Cantoni e Comuni partecipano all’esecuzione.
Esso può ordinare l’assunzione di dati contenuti nelle loro banche dati se la base giuridica di dette banche dati non vieta espressamente la loro utilizzazione a fini statistici. Giusta l’articolo 19 della presente legge e l’articolo 39 della legge federale del 25 settembre 20201sulla protezione dei dati, i dati che sottostanno all’obbligo legale del segreto non possono essere comunicati.2
I Cantoni e i Comuni sopportano i costi derivanti dalla loro partecipazione a rilevazioni federali. Il diritto cantonale può disciplinare altrimenti la ripartizione dei costi tra i Cantoni e i Comuni.
Il Consiglio federale può accordare un indennizzo per lavori straordinari o prestazioni supplementari fornite senza obbligo.