Il Consiglio federale ordina le rilevazioni statistiche necessarie. Esso può prevedere forme miste di rilevazioni dirette e indirette.
Esso può delegare questa competenza ad un dipartimento, ad un gruppo o ad un ufficio:
1 per rilevazioni nelle quali non vengono raccolti dati personali o dati concernenti persone giuridiche;
per rilevazioni senza obbligo di informare riguardanti una piccola cerchia di imprese e aziende di diritto privato o pubblico;
per rilevazioni uniche presso una piccola cerchia di persone.
Le istituzioni per il promovimento della ricerca e i centri di ricerca della Confederazione sottoposti alla presente legge possono ordinare rilevazioni uniche o limitate nel tempo e senza obbligo di informare.
Altre istituzioni sottoposte alla presente legge secondo l’articolo 2 capoverso 2 o 3 possono ordinare autonomamente:
2 rilevazioni nelle quali non vengono raccolti dati personali o dati concernenti persone giuridiche;
rilevazioni senza obbligo di informare presso persone fisiche o giuridiche di diritto privato o pubblico, con le quali le istituzioni collaborano per l’esecuzione dei loro compiti;
rilevazioni con obbligo di informare, se un’altra legge lo prevede.
Le rilevazioni aventi lo scopo di sperimentare metodi non richiedono un’autorizzazione specifica se non implicano alcun obbligo d’informare.
Footnotes
Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 35 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491;FF 2017 5939). ↩
Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 35 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491;FF 2017 5939). ↩
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