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Art. 14a

431.01LStatFederal Act1 ago 1993Fonte originale
  1. Per adempiere i suoi compiti statistici, l’Ufficio federale può collegare dati tra loro se questi vengono resi anonimi. Se si tratta di dati personali degni di particolare protezione o di dati concernenti persone giuridiche degni di particolare protezione oppure se dal collegamento emergono le caratteristiche essenziali di una persona fisica o giuridica, i dati collegati vanno eliminati al termine delle elaborazioni statistiche.1Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
  2. Per adempiere i loro compiti statistici, i servizi statistici cantonali e comunali possono collegare i dati dell’Ufficio federale con altri dati soltanto previa approvazione scritta da parte di quest’ultimo e in ottemperanza alle condizioni stabilite dallo stesso.

Footnotes

  1. Nuovo testo del per. giusta l’all. 1 n. II 35 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491;FF 2017 5939).

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