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Art. 73a

412.10LFPrFederal Act1 gen 2004Fonte originale
  1. La Confederazione è competente per il riconoscimento di diplomi cantonali e intercantonali retti dal diritto anteriore e conseguiti nei settori della formazione professionale che rientrano nella sfera di competenze della Confederazione conformemente alla presente legge.
  2. Il Consiglio federale può delegare questo compito a terzi. Questi ultimi possono riscuotere emolumenti per le loro prestazioni. Il Consiglio federale disciplina gli emolumenti.

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