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Art. 56b

412.10LFPrFederal Act1 gen 2004Fonte originale
  1. La SEFRI gestisce un sistema d’informazione per controllare il versamento dei contributi di cui all’articolo 56a nonché per elaborare e valutare le relative statistiche.
  2. Nel sistema d’informazione la SEFRI tratta i dati seguenti:
    1. informazioni per l’identificazione dei beneficiari dei contribuiti di cui all’articolo 56a capoversi 1 e 4;
    2. informazioni per l’identificazione delle persone che hanno sostenuto gli esami federali di professione e gli esami professionali federali superiori di cui all’articolo 28;
    3. 1 .
    4. informazioni sui contribuiti ricevuti secondo l’articolo 56a capoversi 1 e 4;
    5. informazioni sui corsi di preparazione seguiti;
    6. informazioni sugli esami federali di professione e sugli esami professionali federali superiori sostenuti.
  3. Il Consiglio federale emana disposizioni sull’organizzazione e sulla gestione del sistema d’informazione, nonché su sicurezza, durata di conservazione e cancellazione dei dati.
  4. Può affidare a terzi la gestione del sistema d’informazione e il trattamento dei dati.

Footnotes

  1. Abrogata dall’all. n. 8 della LF del 18 dic. 2020 (Utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 758;FF 2019 6043).

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