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Preamble

351.11OAIMPFederal Council Ordinance1 gen 1983Fonte originale

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 31 capoverso 4, 68 capoverso 2 e 111 della legge federale
del 20 marzo 19811sull’assistenza internazionale in materia penale (detta qui di seguito «legge»),2 ordina:

Footnotes

  1. RS 351.1

  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 132).

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