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Art. 80dter

351.1AIMPFederal Act1 gen 1983Fonte originale
  1. L’autorità cantonale o federale di assistenza giudiziaria può costituire per uno scopo determinato, d’intesa con la competente autorità giudiziaria straniera, una squadra investigativa comune (SInC), incaricata di svolgere o sostenere lo svolgimento di un’istruzione penale in uno Stato parte alla SInC.
  2. Una SInC può essere costituita in particolare nel quadro di un’istruzione penale difficile o complessa che riguarda uno o più altri Stati e richiede l’impiego di mezzi ingenti nonché un’azione coordinata e concertata.
  3. Può essere costituita soltanto in presenza di una domanda di assistenza di un’autorità giudiziaria.
  4. L’impiego della SInC è limitato nel tempo. Se necessario può essere prorogato.
  5. L’autorità competente nomina il responsabile e i membri della SInC per il proprio Stato. Se necessario, la SInC può far capo a esperti e ausiliari.
  6. L’atto di costituzione è comunicato all’UFG in forma scritta.

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