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Art. 80dsepties

351.1AIMPFederal Act1 gen 1983Fonte originale
  1. I responsabili e i membri della SInC hanno accesso:
    1. ai documenti e alle informazioni in relazione con l’istruzione penale in questione;
    2. ai mezzi di prova raccolti nel quadro dell’istruzione penale in questione.
  2. Non hanno accesso a documenti, informazioni e mezzi di prova se così disposto da un responsabile della SInC, da un’autorità penale o da un’autorità preposta all’assistenza giudiziaria. Lo stesso vale nel caso in cui i documenti, le informazioni o i mezzi di prova sono stati raccolti prima della costituzione della SInC.
  3. Gli esperti e gli ausiliari di cui all’articolo 80d tercapoverso 5 hanno accesso soltanto ai documenti, alle informazioni e ai mezzi di prova necessari all’adempimento dei loro compiti.

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