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Art. 91

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale
  1. Chiunque consegna al nemico oggetti che servono alla difesa nazionale,

chiunque favorisce il nemico con prestazioni di servizio o somministrazioni,

chiunque coopera o sottoscrive ad un prestito di uno Stato in guerra con la Svizzera,

è punito con una pena detentiva non inferiore a sei mesi1. 2. Nei casi gravi può essere pronunciata la pena detentiva a vita.2

Footnotes

  1. Nuova comminatoria giusta la cifra II n. 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249;FF 2012 4181).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679;FF 1991 II 1216, IV 173).

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