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Art. 89

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale
  1. Chiunque, mentre delle truppe si trovano in servizio attivo, intenzionalmente turba o mette in pericolo le operazioni dell’esercito svizzero diffondendo false notizie, è punito con una pena detentiva non inferiore a due mesi o con una pena pecuniaria non inferiore a 60 aliquote giornaliere.1
  2. Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259;FF 2018 2345).

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