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Art. 75

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale

È punito con la pena detentiva a vita o con una pena detentiva:

il comandante di una fortezza o di un’altra piazza fortificata che la ceda senza avere esauriti gli estremi mezzi di difesa;

il comandante di truppa, che nel combattimento abbandoni il suo posto o si arrenda con la sua truppa, senza avere prima fatto tutto quanto il suo dovere militare esigeva da lui.

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