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Art. 59a

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale
  1. Se in un’impresa, nell’esercizio di attività commerciali conformi allo scopo imprenditoriale, è commesso un crimine o un delitto che, per carente organizzazione interna, non può essere ascritto a una persona fisica determinata, il crimine o il delitto è ascritto all’impresa. In questo caso l’impresa è punita con la multa fino a cinque milioni di franchi.
  2. Se si tratta di un reato ai sensi degli articoli 141 o 141a , l’impresa è punita a prescindere dalla punibilità delle persone fisiche qualora le si possa rimproverare di non avere preso tutte le misure organizzative ragionevoli e indispensabili per impedire un simile reato.
  3. Il giudice determina la multa in particolare in funzione della gravità del reato, della gravità delle lacune organizzative e del danno provocato, nonché della capacità economica dell’impresa.
  4. Sono considerate imprese ai sensi del presente articolo:
    1. le persone giuridiche di diritto privato;
    2. le persone giuridiche di diritto pubblico, eccettuati gli enti territoriali;
    3. le società;
    4. le ditte individuali.

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