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Art. 51

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale
  1. Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il profitto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l’ordine pubblico.
  2. Il giudice può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti.

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