Torna alla legge

Art. 49b

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale
  1. Se commette un nuovo reato che adempie le condizioni dell’espulsione secondo l’articolo 49a , la persona nei confronti della quale è già stata ordinata l’espulsione è condannata a una nuova espulsione della durata di venti anni.
  2. L’espulsione può essere pronunciata a vita se il condannato commette il nuovo reato mentre ha ancora effetto l’espulsione per il reato precedente.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.