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Art. 41

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale
  1. Il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della vita anteriore, delle condizioni personali e della condotta militare dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.
  2. La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la riprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione.

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