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Art. 34

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale
  1. La durata minima della pena detentiva è di tre giorni; rimane salva una pena detentiva più breve pronunciata in sostituzione di una pena pecuniaria (art. 30) o di una multa (art. 60c ) non pagate.
  2. La durata massima della pena detentiva è di venti anni. La pena detentiva è a vita se la legge lo dichiara espressamente.

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