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Art. 30

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale
  1. Se il condannato non paga la pena pecuniaria e quest’ultima non può essere riscossa in via esecutiva (art. 29 cpv. 3), la pena pecuniaria è sostituita da una pena detentiva. Un’aliquota giornaliera corrisponde a un giorno di pena detentiva. La pena detentiva sostitutiva si estingue con il pagamento a posteriori della pena pecuniaria.
  2. Se la pena pecuniaria è stata inflitta da un’autorità amministrativa, il giudice decide sulla pena detentiva sostitutiva.
  3. a51

Footnotes

  1. Abrogati dalla cifra I n. 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249;FF 2012 4181).

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