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Art. 28

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale
  1. Salvo diversa disposizione della legge, la pena pecuniaria ammonta almeno a 3 aliquote giornaliere e al massimo a 180 aliquote giornaliere.1Il giudice ne stabilisce il numero commisurandolo alla colpevolezza dell’autore.
  2. Di regola un’aliquota giornaliera ammonta almeno a 30 franchi e al massimo a 3000 franchi. Eccezionalmente, se la situazione personale ed economica dell’autore lo richiede, può essere ridotta fino a 10 franchi. Il giudice ne fissa l’importo secondo la situazione personale ed economica dell’autore al momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale.2
  3. Le autorità federali, cantonali e comunali forniscono le informazioni necessarie per la determinazione dell’aliquota giornaliera.
  4. Il numero e l’importo delle aliquote giornaliere sono fissati nella sentenza.3

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249;FF 2012 4181).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249;FF 2012 4181).

  3. Introdotto dalla cifra I della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 701;FF 2007 7545).

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