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Art. 27

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale
  1. Se un reato è commesso mediante pubblicazione in un mezzo di comunicazione sociale e consumato per effetto della pubblicazione, solo l’autore dell’opera è punito, fatte salve le disposizioni che seguono.
  2. Qualora l’autore dell’opera non possa essere individuato o non possa essere tradotto davanti a un tribunale svizzero, è punito il redattore responsabile giusta l’articolo 322bisdel Codice penale svizzero1. In sua mancanza, è punita giusta il medesimo articolo la persona responsabile della pubblicazione.
  3. Qualora la pubblicazione sia avvenuta all’insaputa o contro la volontà dell’autore dell’opera, è punito come autore del reato il redattore o, in sua mancanza, la persona responsabile della pubblicazione.
  4. Non soggiace a pena il resoconto veritiero di deliberazioni pubbliche e di comunicazioni ufficiali di un’autorità.

Footnotes

  1. RS 311.0

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