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Art. 236

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale
  1. In caso di servizio attivo, nulla è innovato nell’ordinamento del rapporto d’impiego dei funzionari, impiegati e operai sottoposti al diritto penale militare, salvo che il Consiglio federale non risolva altrimenti.
  2. Ai funzionari, impiegati e operai sottoposti al diritto penale militare si applicano per analogia le disposizioni dei capi primo a quarto della parte seconda del libro primo del presente Codice.

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