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Art. 23

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale
  1. Chiunque intenzionalmente determina altri a commettere un crimine o un delitto è punito, se il reato è stato commesso, con la pena applicabile all’autore.
  2. Chiunque tenta di determinare altri a commettere un crimine incorre nella pena prevista per il tentativo di questo crimine.

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