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Art. 218

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale
  1. Fatti salvi gli articoli 9 e 9a , ogni persona sottoposta al diritto penale militare soggiace alla giurisdizione dei tribunali militari.1
  2. Questa norma vale anche se il reato è stato commesso all’estero.
  3. Le persone sottoposte al diritto penale militare soggiacciono, inoltre, alla giurisdizione dei tribunali militari, se esse, in un esercizio militare, in un’attività di servizio della truppa o in connessione con un reato previsto dal presente Codice, violano la legislazione federale sulla circolazione stradale. Valgono le disposizioni penali del diritto ordinario. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
  4. Soggiace alla giurisdizione militare anche chi, durante il servizio, consuma o possiede intenzionalmente e senza esserne autorizzato esigue quantità di stupefacenti a tenore dell’articolo 1 della LStup2o, per assicurare il proprio consumo, commette un’infrazione di cui all’articolo 19 della medesima legge. L’autore è punito in via disciplinare.3

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra III della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).

  2. RS 812.121 . Ora: dell’art. 2 della LStup.

  3. Introdotto dalla cifra II della LF del 21 giu. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2512;FF 1985 II 901).

1 commentary

N1.Militärstrafrecht für Grenzwachtkorps

Angehörige des Grenzwachtkorps unterstehen dem Militärstrafrecht während der Ausübung des Dienstes.

Untersteht eine Person dem Militärstrafrecht, so ist sie unter Vorbehalt der Artikel 9 und 9a der Militärgerichtsbarkeit unterworfen (Art. 218 Abs. 1 MStG). Dem Militärstrafrecht unterstehen u.a. die Angehörigen des Grenzwachtkorps während der Ausübung des Dienstes (Art. 3 Abs. 1 Ziff. 6 MStG; vgl. Godel, a.a.O., S. 243 f., 254).