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Art. 216

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale
  1. Salvo disposizione contraria del presente Codice, le disposizioni del nuovo diritto concernenti la prescrizione dell’azione penale e della pena sono applicabili anche se il fatto è stato commesso o l’autore condannato prima della loro entrata in vigore, se più favorevoli all’autore.
  2. Il periodo di tempo decorso prima dell’entrata in vigore del nuovo diritto è computato.

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