Torna alla legge

Art. 206

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale
  1. La persona punita può interporre reclamo contro:
    1. l’inflizione di una pena disciplinare;
    2. la decisione di commutazione di una multa disciplinare in arresti;
    3. l’arresto provvisorio.
  2. Il reclamo è diretto:
    1. nel caso di una pena inflitta dal capo, al capo immediatamente superiore;
    2. nel caso di una pena inflitta dall’autorità cui è stato delegato il potere punitivo dal capo del DDPS, al capo immediatamente superiore;
    3. nel caso di una pena inflitta dal capo dell’esercito o dall’uditore in capo, al capo del DDPS;
    4. nel caso di una pena inflitta da un’autorità militare cantonale, all’autorità cantonale superiore.
  3. Contro le decisioni disciplinari del capo del DDPS è ammesso il ricorso disciplinare al Tribunale militare di cassazione conformemente all’articolo 209.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.