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Art. 201

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale
  1. I quadri annunciano senza indugio ai loro superiori le mancanze di disciplina costatate nella propria formazione.
  2. Superiori e organi di polizia e di controllo militari che costatano mancanze di disciplina le annunciano per scritto al comandante dell’incolpato.
  3. Il comandante dell’incolpato informa chi ha annunciato la mancanza su come il caso è stato risolto.
  4. Se la facoltà di punire è insufficiente, il superiore o l’autorità militare trasmette gli atti per la via di servizio all’autorità competente, con la proposta di pena. L’autorità competente sente personalmente l’incolpato se lo ritiene necessario o se questi lo richiede; se del caso, ordina ulteriori indagini. L’autorità competente può conformarsi alla proposta ovvero, consultato il proponente, pronunciare un’altra pena nell’ambito delle sue attribuzioni o prescindere dalla punizione.

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