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Art. 2

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale
  1. È giudicato secondo il presente Codice chiunque commette un crimine o un delitto dopo che il Codice è entrato in vigore.
  2. Il presente Codice si applica anche in caso di crimini o delitti commessi prima della sua entrata in vigore ma giudicati dopo, se più favorevole all’autore.

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