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Art. 195

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale
  1. La competenza di punire le mancanze di disciplina commesse in servizio spetta al comandante di truppa direttamente preposto per:
    1. i membri della sua formazione;
    2. i comandanti di truppa direttamente subordinati;
    3. i membri di un’altra formazione che provvisoriamente gli sono direttamente subordinati;
    4. le altre persone sottoposte al suo comando.
  2. Sono considerate commesse in servizio le mancanze di disciplina avvenute dopo l’arrivo sul luogo di raccolta della truppa e prima del licenziamento.
  3. Nei confronti dei militari oggetto di una nuova incorporazione o di una mutazione, la competenza disciplinare per le mancanze di disciplina commesse prima della nuova incorporazione o della mutazione spetta al comandante precedente. Se la funzione di comando competente non esiste più o il suo titolare è impedito, il potere disciplinare è devoluto all’istanza immediatamente superiore.
  4. In tutti gli altri casi, la competenza disciplinare è devoluta al DDPS e alle autorità militari cantonali competenti.
  5. Il Consiglio federale designa i casi nei quali il potere disciplinare può essere delegato.

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