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Art. 187

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale
  1. Il divieto d’uscita comporta il divieto di uscire dal settore designato dal comandante, fatti salvi motivi di servizio. È vietato l’accesso a mense o locali analoghi. La segregazione o il trasferimento in un locale per gli arresti non sono ammessi.
  2. Il divieto d’uscita può essere pronunciato ed eseguito unicamente durante il servizio militare con soldo o durante il servizio di promovimento della pace.
  3. La durata minima del divieto d’uscita è di tre giorni, quella massima di quindici. Il divieto d’uscita non concerne il congedo generale. L’esecuzione ha inizio quando passa in giudicato la decisione disciplinare.

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