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Art. 185

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale
  1. L’esecuzione di una multa disciplinare cade in prescrizione tre anni dopo che la decisione che infligge la multa è passata in giudicato.
  2. L’esecuzione delle altre pene disciplinari cade in prescrizione 12 mesi dopo che la decisione che infligge la pena è passata in giudicato.

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