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Art. 179a

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale
  1. Se l’autore d’un reato previsto negli articoli 178 e 179 rettifica spontaneamente la sua falsa denuncia o falsa dichiarazione prima che ne sia risultato un pregiudizio dei diritti altrui, il giudice può attenuare la pena (art. 42a ) o prescindere da ogni pena.
  2. L’autore di un reato previsto nell’articolo 179 è esente da pena se ha fatto una falsa dichiarazione perché, manifestando il vero:
    1. si sarebbe esposto a procedimento penale; o
    2. avrebbe esposto a procedimento penale un congiunto o un’al-tra persona con cui esistono relazioni personali così strette da rendere scusabile la sua condotta.

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