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Art. 178

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale
  1. Chiunque denuncia ad un capo o ad un’altra autorità militare o civile come colpevole di un crimine o di un delitto una persona che egli sa innocente, per provocare contro di essa un procedimento penale,

chiunque in altro modo ordisce mene subdole per provocare un procedimento penale contro una persona che egli sa innocente,

è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pe-cuniaria. 2. Se la denuncia mendace concerne una contravvenzione o una man-canza di disciplina, la pena è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

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