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Art. 176

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale
  1. Chiunque sottrae una persona ad atti di procedimento penale o all’esecuzione di una pena o di una delle misure previste negli articoli 59–61, 63 e 64 del Codice penale svizzero1è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.2 1bis. È parimenti punibile chi sottrae ad atti di procedimento penale esteri od all’esecuzione all’estero di una pena detentiva o di una misura ai sensi degli articoli 59–61, 63 o 64 del Codice penale svizzero una persona perseguita o condannata all’estero per un crimine menzionato nell’articolo 59 del presente Codice.3
  2. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
  3. Se il colpevole favorisce un congiunto o un’altra persona con cui esistono relazioni personali così strette da rendere scusabile la sua condotta, il giudice prescinde da ogni pena.4

Footnotes

  1. RS 311.0

  2. Nuovo testo giusta la cifra II n. 2 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).

  3. Introdotto dalla cifra I della LF del 9 ott. 1981 (RU 1982 1535;FF 1980 I 1032). Nuovo testo giusta la cifra II n. 2 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).

  4. Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259;FF 2018 2345).

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