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Art. 16a

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale
  1. Se chi respinge un’aggressione eccede i limiti della legittima difesa secondo l’articolo 16, il giudice attenua la pena.
  2. Chi eccede i limiti della legittima difesa per scusabile eccitazione o sbigottimento non agisce in modo colpevole.

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