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Art. 165

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale
  1. Chiunque intenzionalmente cagiona un’inondazione o il crollo di una costruzione o un franamento e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l’integrità delle persone o la proprietà altrui, è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno.

Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

Se il colpevole ha distrutto in tempo di guerra cose che servono all’esercito, la pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni. 2. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

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