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Art. 162

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale
  1. Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l’integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
  2. Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla proprietà, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
  3. Se il colpevole ha distrutto in tempo di guerra cose che servono all’esercito, la pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni.

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