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Art. 159

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale
  1. Chiunque compie un atto esibizionistico è punito con la multa.
  2. Nei casi gravi la pena è una pena pecuniaria.
  3. Se l’imputato si sottopone a trattamento medico su ordine dell’autorità competente, il procedimento è abbandonato.
  4. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

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