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CPM · Codice penale militare
Art. 159
Art. 158
Art. 159a
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Art. 159
Art. 158
Art. 159a
321.0
CPM
Federal Act
1 gen 1928
Fonte originale
Chiunque compie un atto esibizionistico è punito con la multa.
Nei casi gravi la pena è una pena pecuniaria.
Se l’imputato si sottopone a trattamento medico su ordine dell’autorità competente, il procedimento è abbandonato.
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
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