Torna alla legge

Art. 157

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale

Chiunque, profittando della sua posizione militare, fa compiere o subire un atto sessuale a una persona, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.