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Art. 153

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale
  1. Chiunque, contro la volontà di una persona, le fa subire o compiere un atto sessuale, o a tale scopo sfrutta lo stato di choc di una persona, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
  2. Chiunque costringe una persona a compiere o subire un atto sessuale, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria.
  3. Se il colpevole secondo il capoverso 2 ha agito con crudeltà oppure se ha fatto uso di un’arma pericolosa o di un altro oggetto pericoloso, la pena è una pena detentiva non inferiore a un anno.

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