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Art. 151c

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale
  1. Chiunque sequestra o rapisce una persona o comunque se ne impadronisce per costringere un terzo a fare, omettere o tollerare un atto,

chiunque, per costringere un terzo, sfrutta una tal situazione creata da altri,

è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno. 2. La pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni se il colpevole ha minacciato di uccidere la vittima, di cagionarle una lesione personale grave o di trattarla con crudeltà. 3. In casi particolarmente gravi, segnatamente quando l’atto è diretto contro molte persone, il colpevole può essere punito con la pena detentiva a vita. 4. Se il colpevole desiste dalla coazione e lascia libera la vittima, la pena può essere attenuata (art. 42a ).1

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra II n. 2 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).

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