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Art. 150

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale
  1. Chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d’agire di lei, la costringe a fare, omettere o tollerare un atto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.1
  2. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337; FF 1940 513).

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