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Art. 146

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale
  1. Chiunque, comunicando con un terzo e sapendo di dire cosa non vera, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei,

chiunque, sapendo di dire cosa non vera, divulga una tale incolpazione o un tale sospetto,

è punito, a querela della parte lesa o dell’autorità competente a dare l’ordine di procedere all’istruzione preparatoria, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.1 2. Se il colpevole ha agito col proposito deliberato di rovinare la repu-tazione di una persona, la pena è una pena detentiva da un mese a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.2 3. Se il colpevole ritratta davanti al giudice come non vero quando egli ha detto, può essere punito con pena attenuata. Il giudice dà all’offeso atto della ritrattazione. 4. …3

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° luglio 1951 (RU 1951 435; FF 1949 685).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259;FF 2018 2345).

  3. Abrogato dalla cifra I n. 2 della LF del 23 mar. 1979, con effetto dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037;FF 1977 II 1).

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