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Art. 141a

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale
  1. Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un militare, a favore di lui o di terzi, in considerazione dell’espletamento della sua attività di servizio, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.1
  2. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra II n. 2 della LF del 25 set. 2015 (Disposizioni penali sulla corruzione), in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1287;FF 2014 3099).

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