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Art. 124

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale
  1. Chiunque per negligenza cagiona un danno al corpo o alla salute d’una persona è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare. 2. …1

Footnotes

  1. Abrogato dalla cifra I della LF del 5 ott. 1967, con effetto dal 1° mar. 1968 (RU 1968 228;FF 1967 I 421).

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