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Art. 116

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale
  1. Se il colpevole ha agito con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente, scopo o modalità particolarmente perversi, la pena è una pena detentiva perpetua o una pena detentiva non inferiore a dieci anni.1
  2. 2

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra II della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449;FF 1985 II 901).

  2. Abrogato dalla cifra I della LF del 20 mar. 1992, con effetto dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679;FF 1991 II 1216, IV 173).

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