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Art. 114

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale
  1. È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, nel contesto di un conflitto armato e in modo diverso da quanto previsto dagli articoli 111–113, viola una disposizione del diritto internazionale umanitario, se tale violazione è dichiarata punibile dal diritto internazionale consuetudinario o da una convenzione riconosciuta come vincolante dalla Svizzera.
  2. ** Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

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