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Art. 109

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale
  1. Chiunque, nell’ambito di un attacco esteso o sistematico contro popolazioni civili:
    1. uccide intenzionalmente una persona;
    2. uccide intenzionalmente molte persone o sottopone la popolazione, nell’intento di distruggerla del tutto o in parte, a condizioni di vita atte a provocarne la distruzione;
    3. si arroga un diritto di proprietà su una persona ed esercita su questa un potere di disposizione, segnatamente nel contesto della tratta di esseri umani, dello sfruttamento sessuale o del lavoro forzato;
    4. priva una persona della libertà contravvenendo in modo grave alle regole fondamentali del diritto internazionale;
    5. nell’intento di sottrarre una persona per un prolungato periodo di tempo alla protezione della legge:
    1. priva una persona della libertà su mandato o con l’approvazione di uno Stato o di un’organizzazione politica, negando in seguito la fornitura di informazioni sulla sorte di tale persona o sul luogo in cui questa si trova, o 2. si rifiuta di fornire informazioni sulla sorte di tale persona o sul luogo in cui questa si trova, su mandato di uno Stato o di un’organizzazione politica oppure in violazione di un obbligo legale; f. infligge a una persona di cui ha la custodia o il controllo grandi sofferenze o un grave danno al corpo o alla salute fisica o psichica; g.1 stupra una persona ai sensi dell’articolo 154 capoverso 2 o 3, le impone un atto di coazione sessuale ai sensi dell’articolo 153 capoverso 2 o 3 di gravità analoga, le fa compiere o subire un atto sessuale di gravità analoga, la costringe a prostituirsi o la sottopone a sterilizzazione forzata, oppure, dopo che questa è stata resa gravida contro la sua volontà, la tiene sequestrata nell’intento di modificare la composizione etnica di una popolazione; h. deporta persone dalla regione nella quale si trovano legittimamente o le trasferisce con la forza in un altro luogo; i. lede in modo grave i diritti fondamentali di un gruppo di persone non riconoscendo loro tali diritti, o privandole degli stessi, per motivi politici, razziali, etnici, religiosi, sociali o per altri motivi non ammessi dal diritto internazionale, in relazione a un reato previsto dal capo sesto o sestobiso ai fini dell’oppressione e dominazione sistematica di un gruppo razziale; j. commette un altro atto inumano di gravità paragonabile ai crimini indicati nel presente capoverso, che provoca a una persona grandi sofferenze o gravi danni al corpo o alla salute fisica o psichica,

è punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni. 2. ** In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso nei confronti di molte persone o se l’autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita. 3. Nei casi meno gravi rientranti nel campo d’applicazione del capoverso 1 lettere c–j il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 della LF del 16 giu. 2023 sulla revisione del diritto penale in materia sessuale, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 27;FF 2018 2345; 2022 687,1011).

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