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Art. 10

321.0CPMFederal Act1 gen 1928Fonte originale
  1. Nei limiti delle condizioni d’applicazione personali, il presente Codice si applica sia ai fatti commessi in Svizzera sia a quelli commessi all’estero. a. un’autorità estera o un tribunale penale internazionale di cui la Svizzera riconosce la competenza persegue il reato e l’autore del reato viene estradato o consegnato a tale tribunale; b. l’autore del reato non si trova più in Svizzera e un suo ritorno in Svizzera appare improbabile; o c. non è possibile assumere i mezzi di prova necessari.1
  2. Le persone di cui all’articolo 5 numeri 1 lettera d e 5 che hanno commesso all’estero un reato previsto dal capo sesto o sestobisdella parte seconda o dall’articolo 114a sono pure giudicate secondo il presente Codice se si trovano in Svizzera e non sono estradate a un altro Stato né consegnate a un tribunale penale internazionale di cui la Svizzera riconosce la competenza.2
  3. Se l’autore del reato non ha la cittadinanza svizzera e il reato non è stato commesso contro un cittadino svizzero, il giudice può prescindere dal perseguimento penale o abbandonarlo, fatte salve le misure atte ad assicurare le prove, se:
  4. Le persone che hanno commesso all’estero un reato contro un militare svizzero previsto dal capo sesto o sestobisdella parte seconda o dall’articolo 114a sono giudicate secondo il presente Codice se si trovano in Svizzera o sono state estradate alla Svizzera per tale reato e se non possono essere estradate a un altro Stato né essere consegnate a un tribunale penale internazionale di cui la Svizzera riconosce la competenza.3
  5. Se, per il medesimo fatto, l’autore è stato condannato all’estero e vi ha scontato totalmente o parzialmente la pena, il giudice computa la pena scontata all’estero in quella da pronunciare.
  6. Fatta salva una crassa violazione dei principi della Costituzione federale e della Convenzione del 4 novembre 19504per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), l’autore perseguito all’estero a richiesta dell’autorità svizzera non è più perseguito in Svizzera per il medesimo fatto se:
    1. è stato assolto con sentenza definitiva dal tribunale estero;
    2. la sanzione inflittagli all’estero è stata eseguita o condonata oppure è caduta in prescrizione.
  7. Il giudice decide se una misura non eseguita o solo parzialmente eseguita all’estero debba essere eseguita o continuata in Svizzera.

Footnotes

  1. Introdotto dalla cifra I n. 2 della LF del 18 giu. 2010sulla modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigoredal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963;FF 2008 3293).

  2. Introdotto dalla cifra II della LF del 19 dic. 2003 (RU 2004 2691;FF 2003 671). Nuovo testo giusta la cifra I n. 2 della LF del 18 giu. 2010sulla modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal1° gen. 2011 (RU 2010 4963;FF 2008 3293).

  3. Introdotto dalla cifra I n. 2 della LF del 18 giu. 2010sulla modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal1° gen. 2011 (RU 2010 4963;FF 2008 3293).

  4. RS 0.101

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